L'avviso di conclusione
delle indagini preliminari
art. 415-bis c.p.p.
art. 415-bis c.p.p.
Ricevere un avviso di conclusione delle indagini preliminari significa che il pubblico ministero ritiene concluse le indagini condotte contro di noi. Se non intende chiedere l’archiviazione, il PM deve notificare tale atto alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore. Si tratta di un passaggio molto importante, perché apre uno spazio difensivo preciso e con termini brevi, in cui è possibile esaminare gli atti e valutare come reagire.
L’avviso contiene, in sintesi, l’enunciazione del fatto per cui si procede, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, nonché l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. La funzione dell’atto è proprio quella di consentire alla difesa di conoscere il contenuto dell’indagine prima delle determinazioni successive del pubblico ministero. Se l'indagato non ha nominato un difensore, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari contiene anche la nomina di un difensore d'ufficio.
Per questo motivo, l’avviso non va letto come una semplice comunicazione burocratica. È il primo momento in cui la difesa può vedere in modo organico il quadro accusatorio, verificare quali atti siano stati raccolti, quali dichiarazioni siano state rese, quali documenti siano stati acquisiti e se vi siano aspetti da chiarire, contestare o integrare.
Dalla notifica decorre, di regola, un termine di venti giorni entro il quale la persona sottoposta alle indagini può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni difensive, chiedere al pubblico ministero il compimento di ulteriori atti di indagine e chiedere di essere sottoposta a interrogatorio. Se viene richiesto l’interrogatorio, il pubblico ministero deve obbligatoriamente procedervi.
Questa fase può essere decisiva. In alcuni casi può essere opportuno depositare una memoria difensiva; in altri può essere utile produrre documenti, chiarire circostanze trascurate, segnalare contraddizioni, chiedere di essere interrogati oppure verificare se vi siano questioni processuali da esaminare, comprese eventuali irregolarità nelle notifiche o nella conoscibilità degli atti. Non esiste una risposta standard: dipende dal contenuto del fascicolo e dalla strategia difensiva più adatta al caso concreto.
Molte persone, quando ricevono il 415-bis, pensano che ormai “sia tutto deciso”. Non è così. È vero che si tratta di un segnale serio, perché indica che le indagini sono state chiuse e che il pubblico ministero non sta procedendo verso l’archiviazione; ma è anche il momento in cui la difesa può ancora incidere, prima delle determinazioni successive. Proprio per questo, ignorare l’avviso può comportare la perdita di una fase importante del procedimento.
Anche la consultazione del fascicolo ha un rilievo pratico fondamentale. Dopo la notifica dell’avviso, l’indagato e il difensore sono legittimati a visionare e richiedere copia degli atti depositati, così da poter valutare concretamente il contenuto dell’indagine e le possibili iniziative difensive.
Se hai ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari, contattami. È importante far valutare tempestivamente l’atto e il fascicolo per capire quali iniziative siano utili nel tuo caso e come affrontare correttamente questa fase del procedimento.